ORDINANZA Regionale n. 2 del 9 febbraio 2022

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanity pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In Campania l’ordinanza numero 2 del 2022 prevede che “l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato (ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento) nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

Sono esclusi dall’obbligo “i bambini di età inferiore ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”. Nell’ordinanza si raccomanda “ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente, a tutela della propria e dell’altrui sicurezza, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi”.

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-2-del-9-febbraio-2022.pdf

 

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