Ordinanza Sindacale n. 9/2026: Misure urgenti e contingibili a tutela della salute pubblica – Prevenzione contagio Epatite A.

Dettagli della notizia

Emanazione di provvedimento sindacale contingibile e urgente finalizzato alla prevenzione del contagio da virus Epatite A.

Data:

21 Marzo 2026

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Descrizione

ADOZIONE DI MISURE URGENTI E CONTINGIBILI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS EPATITE A

Si comunica che il Sindaco ha emanato in data odierna l'Ordinanza Sindacale n. 9/2026. Il provvedimento, fondato sulle prerogative di cui all'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), si rende indifferibile in ossequio al principio di precauzione al fine di tutelare la pubblica incolumità. Tale atto trae scaturigine dalla formale istanza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Benevento, la quale ha documentato un anomalo incremento epidemiologico sul territorio di competenza, accertando n. 5 casi di Epatite virale da virus A (HAV) alla data del 19/03/2026, evidenziando una palese difformità statistica rispetto all'unico caso refertato nell'intera annualità 2025.

ORDINE RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Con il summenzionato atto, si ordina a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato, il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.

RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA
Al fine di inibire il rischio igienico-sanitario, si raccomanda alla popolazione residente e dimorante:
Di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
Di seguire scrupolosamente le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti contenute nell'Allegato 1 (Locandina ASL Benevento) per ridurre la possibilità di contrarre l'infezione.

APPARATO SANZIONATORIO E ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Si rammenta che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato, la violazione delle richiamate disposizioni comporta:

L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1 del TUEL;
In caso di accertamento della medesima violazione per due volte in un anno, l'applicazione di diritto della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni (ex art. 12, comma 1, D.L. n. 14/2017);

In caso di accertata reiterazione, restano salve le ulteriori ed eventuali misure afferenti la sospensione o la revoca del titolo abilitativo previste dall'art. 10 del TULPS;
L'immediato sequestro amministrativo cautelare (ex art. 13 L. n. 689/1981) dei prodotti ittici crudi oggetto del divieto rinvenuti nel corso dell'attività ispettiva.

EFFICACIA E IMPUGNAZIONI
L'efficacia temporale delle disposizioni recate dalla presente Ordinanza permane sino all'acquisizione di aggiornate e formali valutazioni epidemiologiche da parte del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Benevento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Luoghi

Municipio
Municipio, Piazza Municipio 1, 82030 Foglianise Bn

Ultimo aggiornamento: 30/03/2026


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